Guida ai servizi


Informazioni sui genitori biologici
DOVE

L' istanza per l’accesso alle informazioni sui genitori biologici si promuove avanti al Tribunale per i Minorenni del luogo dove risiede l’adottato.

Tribunale per i Minorenni di Torino – Corso Unione Sovietica 325 - Torino - URP - piano terra stanza 2.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 13,00.

DOCUMENTIVedere scheda> moduli o menu modulistica
COSTI

Marca da bollo da €  27,00 (diritto forfettario) ed una marca da bollo da €. 98,00 (contributo unificato).
NON E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN LEGALE IN NESSUNA FASE DELLA PROCEDURA

INFORMAZIONI

Le informazioni relative ai genitori biologici possono essere fornite:
a) ai genitori adottivi per gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
b) al responsabile di una struttura ospedaliera in caso di necessità ed urgenza e di grave pericolo per la salute del minore;
c) all’adottato che abbia compiuto 25 anni con autorizzazione del Tribunale Minorenni;
d) all’adottato che abbia compiuto 18 anni, per gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
e) all’adottato maggiorenne i cui genitori adottivi siano deceduti o irreperibili.

RIFERIMENTI NORMATIVIVedere l’art. 28 della legge 184/83 come modificato dalla legge 149/01 (Diritto del minore ad una famiglia – v. link Gazzetta Ufficiale)
COME ED ITER PROCEDURASi fa istanza in carta semplice (v. scheda>moduli o menu modulistica) al Tribunale Minorenni del luogo di residenza che istruisce la pratica, esaminando il fascicolo e programmando una convocazione del richiedente avanti al giudice delegato sia nel caso in cui le informazioni possono, sia nel caso in cui non possono essere rilasciate. Il Tribunale decide con decreto in camera di consiglio.
Novità Corte EuropeaLa Corte UE con sentenza n. 425 del 25/09/2012 (ricorso 33783/09) ha censurato la legislazione italiana che dà una protezione assoluta all’anonimato della madre senza contemperare con le esigenze dell’adottato.
Novità Corte Costituzionale18/11/2013 - sentenza Corte Cost. n. 278 - Art. 28, comma 7, L. n. 184-1983 (diritto del minore a una famiglia) -
L
A CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. (v. homepage>news file zip)
Novità Corte di Cassazione

La Prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto che, a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto del/la figlia/o adottiva/o di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.

La sentenza è stata pubblicata su questo sito nella home page/news del 03.08.2016.

 

Sentenza Corte Cassazione Sezioni Unite n. 1946 del 25 gennaio 2017.

Il figlio, nato da parto anonimo e che voglia conoscere il nome della madre biologica, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.278/2013, può rivolgersi al Tribunale per i minorenni, affinché quest’ultimo chieda alla donna se persista, all’attualità, la volontà di non essere nominata.

In attesa che il legislatore introduca la disciplina procedimentale attuativa del principio somministrato dal Giudice delle Leggi, il Tribunale può, comunque, procedere all’interpello della madre, utilizzando modalità idonee a garantire la massima riservatezza ed il rispetto della dignità della donna.

La persistenza del diniego da parte della madre costituisce un limite insuperabile per il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

La sentenza è stata pubblicata su questo sito nella home page/news del 06.02.2017.