La Prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto che, a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto del/la figlia/o adottiva/o di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.
La sentenza è stata pubblicata su questo sito nella home page/news del 03.08.2016.
Sentenza Corte Cassazione Sezioni Unite n. 1946 del 25 gennaio 2017.
Il figlio, nato da parto anonimo e che voglia conoscere il nome della madre biologica, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.278/2013, può rivolgersi al Tribunale per i minorenni, affinché quest’ultimo chieda alla donna se persista, all’attualità, la volontà di non essere nominata.
In attesa che il legislatore introduca la disciplina procedimentale attuativa del principio somministrato dal Giudice delle Leggi, il Tribunale può, comunque, procedere all’interpello della madre, utilizzando modalità idonee a garantire la massima riservatezza ed il rispetto della dignità della donna.
La persistenza del diniego da parte della madre costituisce un limite insuperabile per il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.
La sentenza è stata pubblicata su questo sito nella home page/news del 06.02.2017. |