Dichiarazione di disponibilità all’adozione |
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DOVE | Le dichiarazioni di disponibilità all’adozione nazionale ed internazionale si depositano presso Il Tribunale per i Minorenni di residenza della coppia. L’adozione nazionale è possibile depositarla, anche successivamente, presso vari Tribunale per i Minorenni (dandone, in ogni caso, comunicazione a tutti i Tribunali ai quali precedentemente sia stata proposta altra domanda). Tribunale per i Minorenni di Torino – Corso Unione Sovietica 325 - Torino - Cancelleria Adozione – II° piano ( lato destro) stanza 88. Orario: lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12.00. |
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DOCUMENTI | Vedere menu Documentazione>Foglio informativo per adozioni. |
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COSTI | La procedura è esente da spese per bolli e diritti. NON E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN LEGALE IN NESSUNA FASE DELLA PROCEDURA. |
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COS'E' | E’ una procedura per poter adottare un minore. In caso di abbinamento con un minore (adozione nazionale) o a seguito dell’adozione di un minore all’estero (adozione internazionale) si conclude con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni in camera di consiglio. Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità di ANNI TRE, decorso tale termine occorrerà presentare nuova domanda. La dichiarazione di disponibilità all’adozione di minori italiani può essere presentata presso qualsiasi Tribunale per i Minorenni ed anche successivamente a più Tribunali (dandone, in ogni caso, comunicazione a tutti i Tribunali ai quali precedentemente sia stata proposta la domanda). Alla dichiarazione va comunque allegata tutta la documentazione, in mancanza, non verrà presa in alcuna considerazione. Per l’adozione internazionale entro un ANNO dalla comunicazione del Decreto di idoneità, occorre conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati perché curi tutta la procedura relativa all’adozione del minore straniero, IN MANCANZA IL DECRETO PERDE VALIDITA’ ed occorre ripresentare nuovamente tutta la documentazione. |
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INOLTRE | Sono consentite agli stessi coniugi più adozioni anche con atti successivi; costituisce criterio preferenziale l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli o minori portatori di handicap. Nel caso di adozione di minori di età superiore ai dodici anni o con handicap accertato, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono intervenire con misure di carattere economico o di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale. Alle persone che intendono adottare devono essere fornite in ogni momento, se richieste, notizie sul procedimento. Se la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi - se maggiori degli anni 12 - devono essere sentiti; se maggiori degli anni 14 devono dare il consenso. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato nei confronti della famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.
L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi ente pubblico o privato devono rifiutarsi di fornire notizie, informazione, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione e informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici, salvo autorizzazione dell’autorità giudiziaria. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Legge 4 maggio 1983 n. 184 modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149 (Diritto del minore ad una famiglia - v. Gazzetta Ufficiale modificata dall'art. 3 della Legge 19 ottobre 2015 n. 173. Diritto alla continuità affettiva dei minori in affido familiare (G.U. Serie Genrale n. 259 del 29.10.2015 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale ) |
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CHI | L’adozione di un minorenne può essere chiesta da coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni(o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale stabile e continuativa; la convivenza può essere anche non anagrafica e la prova può essere data anche con atto notorio o dichiarazione sostitutiva); tra gli stessi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo separazione personale, neppure di fatto. Occorre che risultino effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il/i minore/i. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque l’età dell’adottando, salvo particolari casi, nell’interesse del minore (es. adozione di fratello o sorella di minore dagli stessi già adottato, altri casi, sempre nell'interesse dei minori). |
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COME | Partecipare ad un corso per le coppie aspiranti alle adozioni (per l’elenco dei corsi v. menu Documentazione>Calendario corsi per le coppie aspiranti). Presentare domanda (v. scheda>moduli o menu modulistica) in carta semplice da sottoscrivere, da entrambi i coniugi, in Tribunale alla presenza dell’addetto alla ricezione delle domande (nella quale si dichiara la propria disponibilità ad adottare). La domanda di adozione nazionale può essere rivolta ad un qualsiasi Tribunale Minorile ed anche successivamente a più Tribunali (purché, in ogni caso, se ne dia comunicazione a tutti i Tribunali ai quali precedentemente sia stata proposta altra domanda), specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli o minori portatori di handicap. |
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ITER E REQUISITI | Per le adozioni nazionali: scheda iter adozione nazionale Per le adozioni internazionali: scheda iter adozione internazionale
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SENTENZA ADOZIONE | La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. |
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