20/06/2014 -
Fatturazione elettronica - Legge 244/2007 art. 1 co. 209 - 213 - D.M. 55/2013 - IMPORTANTE
Dal 6 giugno è operativo l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati. (Legge 244/2007 art. 1 c.209 - 213 - D.M. 55/2013).
Da tale data, gli Uffici giudiziari non potranno quindi più ricevere fatture in formato cartaceo.
La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà avvenire attraverso il c.d. “Sistema di Interscambio (SDI)” che provvederà:
a) a ricevere le fatture sotto forma di file digitale;
b) ad effettuare i controlli di integrità sui file digitali ricevuti;
c) ad inoltrare le fatture agli uffici destinatari.
Ai fini della identificazione degli uffici destinatari delle fatture, ad ogni Ufficio è attribuito un Codice Univoco IPA, che dovrà essere utilizzato in fase di predisposizione della fattura e che rappresenta l’elemento essenziale per il corretto indirizzamento della fattura.
Nel sito dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni ( http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php) sono disponibili anche i codici univoci attribuiti ai singoli Uffici.
La nota ministeriale n.
49107 del 5 maggio 2014 ha chiarito che dal 6 settembre 2014 l’Amministrazione non potrà più procedere al pagamento delle fatture ricevute in formato cartaceo.
L’Amministrazione sarà quindi tenuta a dar corso ai pagamenti delle fatture in formato cartaceo ricevute prima del 6 giugno 2014 e per le quali non sussistono condizioni ostative.
Si allega il file inerente alle disposizioni fornite dalla Corte d'Appello di Torino.
CorteAppelloTorinoDispozioniFa...