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23/01/2014 - DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154.


Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001) (GU Serie Generale n.5 del 8-1-2014)


note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2014


link  <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/08/14G00001/sg>

 

Mai più figli divisi in categorie di serie A e di serie B.

E' quanto prevede il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2014, n. 5, recante "modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi".

Il testo del provvedimento stabilisce:


  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;

  • il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;

  • la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale” (artt. 39 e 41 che modificano l'art. 316 e 317 c.c. con " responsabilità genitoriale" anzichè "potestà genitoriale" )

  • la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.


Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:


  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;

  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni (art. 42 col NUOVO TESTO art. 317 BIS "rapporti con gli ascendanti" di competenza del T.M. applicandosi l'art. 336 secondo comma c.c.)

  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;

  • portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;

  • modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.


 

 

Il Tribunale per i minorenni di Torino è sito in Corso Unione Sovietica 325 Torino (TO)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4/06/2013 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Entrata in vigore 19/06/2013.

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