Adozioni casi particolari |
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Scheda aggiornata al 13/11/2015 |
DOVE | L’istanza di adozione in casi particolari si deposita al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore. Tribunale per i Minorenni di Torino – Corso Unione Sovietica 325 - Torino - Cancelleria Adozione – II° piano destra stanza 88. Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 12.00. |
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DOCUMENTI | Vedere scheda> moduli o menu modulistica |
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COSTI | La procedura è esente da spese per bolli e diritti. NON E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN LEGALE IN NESSUNA FASE DELLA PROCEDURA. |
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COS'E' | E’ una procedura che interessa casi diversi da quelli riguardanti i minori dichiarati in stato di adottabilità e che si conclude comunque con sentenza del Tribunale per i Minorenni che, verificate le condizioni, decide sull’adozione di un minore. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Vedere l’art. 44 e seguenti della legge 184/83 come modificati dalla legge 149/01 (Diritto del minore ad una famiglia - v.link Gazzetta Ufficiale) e dall'art. 4 della Legge 19 ottobre 2015 n. 173. Diritto alla continuità affettiva dei minori in affido familiare (G.U. Serie Genrale n. 259 del 29.10.2015 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale ) |
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COME | Con domanda in carta semplice(v. scheda>moduli o menu modulistica) diretta al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore con indicate le complete generalità degli adottanti, dei genitori di questi e degli adottandi (cioè i minori) e dei genitori di questi ultimi se figli di genitori noti |
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CHI | I minori possono essere adottati, anche in presenza di figli legittimi: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento (testo in neretto aggiunto dall'art. 4 L. 173 2015 Legge 19 ottobre 2015 n. 173. Diritto alla continuità affettiva dei minori in affido familiare (G.U. Serie Genrale n. 259 del 29.10.2015 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale ), quando il minore sia orfano di padre e di madre; in questo caso l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta solo su richiesta di entrambi i coniugi. L’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di chi intende adottare; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore sia orfano di padre e di madre e con handicap accertato: anche in questo caso l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta su richiesta da parte di entrambi i coniugi. Quando il minore è portatore di handicap accertato, deve essere sentito il legale rappresentante in sua vece se il minore non può essere sentito a causa delle sue condizioni; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento pre- adottivo; anche in questo caso l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta su richiesta di entrambi i coniugi, l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottato. |
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CONDIZIONI | E’ indispensabile il consenso dell’adottando che abbia superato i quattordici anni. Se l’adottando ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito.
Se di età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto i quattordici anni, l’adozione può essere disposta solo dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante. Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori esercenti la potestà sul minore e del coniuge dell’adottando (salvo particolari casi e comunque nell’interesse dell’adottando). |
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ITER | Il Tribunale per i Minorenni, verificato che il richiedente o i richiedenti abbiano diritto a chiedere l’adozione, e che questa corrisponda all’interesse del minore, sentiti i genitori dell’adottando dispone accurate indagini sull’adottante, sul minore e sulla sua famiglia per accertarsi che l’adozione sia favorevole all’adottando sotto ogni profilo. Sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato, pronuncia la sentenza in camera di consiglio. Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione degli stessi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento , istruzione ed educazione del minore. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro 30 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di adozione.
La revoca dell’adozione può essere richiesta dall’adottante in particolari casi o dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri degli adottanti.
Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
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INOLTRE | L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Fino a quel momento l’adottante o l’adottato possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, l’altro coniuge può chiedere il compimento, a suo nome, degli atti necessari per l’adozione e questa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante. Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. |
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