Competenze in materia di diritto di famiglia e penale

Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta.
Il Tribunale per i Minorenni è l'ufficio  che ha competenza in primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18.

Competenze civile/amministrativo ed adozione.
Con l'entrata in vigore del “nuovo diritto di famiglia” nel 1975, le competenze del T.M. in materia civile, vengono molto ampliate.
Anche con la successiva legge sull' “affidamento familiare e dell'adozione” (l.. 184/83) vengono introdotte sostanziali modifiche.
Le sue competenze sono concernenti, quindi, la protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono.
I provvedimenti conseguenti l'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all'esercizio della responsabilità  genitoriale, disporre l'affidamento del minore o dichiararne l'adozione.
Per quello che riguarda quest'ultimo istituto, è competente anche per l'accettazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione di una coppia, la verifica dei requisiti, la disposizione di accertamenti, l'eventuale dichiarazione di idoneità all'adozione della coppia stessa.

Inoltre dichiara l'efficacia di provvedimenti di adozione emessi da autorità straniere nonché quelle in conformità alla Convenzione dell'Aja ed a convenzioni bilaterali con altri Paesi. Ha competenza anche nei casi di sottrazione internazionale di minorenni, al fine di un immediato rientro del minore nel luogo di residenza/dimora abituale ovvero di attuazione del “diritto di visita” del genitore non affidatario che risieda in uno Stato diverso da quello di residenza del figlio.

Con l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" (Legge 10 dicembre 2012, n. 219) alcune competenze del Tribunale per i Minorenni sono state trasferite, con decorrenza 01.01.2013, al Tribunale Ordinario.

Secondo il modificato art. 38 disp. att. cod.civ., “Per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile; in tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per le disposizioni richiamate nel primo periodo della citata disposizione, spetta al giudice ordinario”.

Il Tribunale per i Minorenni decide in camera di consiglio con collegio generalmente composto da 2 giudici togati e 2 giudici onorari (un maschio ed una femmina).

Di seguito si rappresentano le competenze più significative.

Procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi:

  • proroga dell'affidamento consensuale e/o l'affidamento disposto direttamente del T.M. (art 4 l. adoz);  (v.  Gazzetta Ufficiale) v. ora  Legge 19 ottobre 2015 n. 173 artt. 1 e 2 "Diritto alla continuità affettiva dei minori in affido familiare" (G.U. Serie Genrale n.  259 del 29.10.2015  http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale )
  • verifica veridicità riconoscimento figlio naturale da parte di persona coniugata  (art. 74 L. 184/83); (v.  Gazzetta Ufficiale)
  • disposizioni  concernenti  l'erogazione temporanea in  favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore affidato (art. 80 l.184/83) ;  (v.  Gazzetta Ufficiale)
  • autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 c.c.);
  • nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.);
  • reagolamentazione rapporti con gli ascendenti (ovvero nonnii) cioè il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni ( art. 42 col NUOVO TESTO art. 317 BIS "rapporti con gli ascendenti" di competenza del T.M. applicandosi l'art. 336 secondo comma c.c.) introdotto col DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001) (GU Serie Generale n.5 del 8-1-2014); 
  • decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 cc); 
  • reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332  c.c.); 
  • controllo della responsabilità genitoriale   ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 cc); (NOTA: in pendenza di giudizio (tra le stesse parti) di separazione, divorzio o giudizio ex art. 316 Codice Civile, la competenza ad adottare i provvedimenti ex art. 333 Codice Civile spetta al Tribunale Ordinario ).
  • rimozione del/i genitore/i dall'amministrazione dei beni (art. 334 c.c.);  
  • riammissione nell'esercizio dell'amministrazione e nel godimento dell'usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato (art. 335  c.c.);  
  • autorizzazione del tutore alla continuazione di un’impresa commerciale nell’interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.);  
  • autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. adoz); (v.  Gazzetta Ufficiale)
  • autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art 31 T.U.  286/1998); D.Lgs 25 Luglio 1998 n. 286 (T.U. Immigrazione)   D.P.R. 14 Settembre 2011 n. 179
  • procedure per il rimpatrio dei minori sottratti  ovvero dell'attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario (Convenzione dell'Aja 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64 - art. 7); http://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/ServiziConsolari/TutelaConsolare/Minori/convaja_251080.pdf   Legge 64/1994 (Ratifica Conv. Aja  25/10/80) 
  • opposizione al decreto di liquidazione al difensore con gratuito patrocinio (a spese dello stato) (art. 84 DPR 115/2002). D.P.R. 115/2002

Procedimenti  di adottabilità e di adozione:

Procedimenti civili contenziosi:

  •  l'interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno del compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.);
  • legittimazione  (art. 284 c.c.);  
  • autorizza il riconoscimento del minore nei casi previsti dall’art. 251 c.c. (figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale  nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta), avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio;  

In campo amministrativo ha potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.
Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale.

Sono inoltre in funzione gli uffici:

  • Spese di giustizia compredente le liquidazioni delle parcelle degli avvocati, consulenti tecnici, interpreti;
  • Recupero crediti.

Competenze settore penale.

In campo penale, giudica coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età.

D.P.R. 22 Settembre 1988 n. 448  D.Lgs. 28 Luglio 1989 n. 272

   Nell'ambito penale vi sono diverse composizioni per le decisioni assunte. Il solo magistrato togato per le convalide degli arresti, un collegio con un togato e due onorari per l'udienza preliminare ed un collegio di 4 giudici per il dibattimento penale.

In sintesi:

  • GIP: il giudice per le indagini preliminari è un giudice "togato"  che decide monocraticamente. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal Pubblico Ministero con richieste interlocutorie e definitorie (per convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l’applicazione di una misura cautelare). E’ inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari.
  • GUP: il giudice per l'udienza preliminare è composto da un giudice  togato e da due giudici onorari: E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal  GIP/Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio abbreviato da immediato. L’udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento. A differenza del processo penale ordinario a carico di imputati maggiorenni non è prevista la costituzione di parte civile e non si applica il rito alternativo del patteggiamento.ll processo è definito nella fase dell’udienza preliminare anche quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato ovvero quando è disposta la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato. In tali casi il processo è sospeso e l’imputato sottoposto ad un percorso rieducativo. All’esito del periodo indicato se la prova ha dato esito positivo il giudice dichiara estinto il reato.
  • DIBATTIMENTO: Il dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari con competenza per tutti i procedimenti trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o  dal GIP con richiesta di giudizio immediato;
  • TRIBUNALE  e MAGISTRATO di SORVEGLIANZA:  competenza per tutti i procedimenti nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticiquesimo anno di età
  • TRIBUNALE del RIESAME : Il tribunale del riesame e dell’appello cautelare è un organo collegiale composto da due magistrati togati e due onorari ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p.
  • GIUDICE dell'ESECUZIONE : tutti gli adempimenti relativi alle procedure  di competenza del GIP, del GUP e del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione.

Sono inoltre in funzione gli uffici:

  • Pagamento e recupero spese di giustizia;
  • Corpi di reato e Fondo unico giustizia,
  • Gratuito patrocinio.